Polizza di assicurazione della merce.
RISCHI ASSICURATI:
Art. 1: Sono a rischio dell'assicuratore i danni e le perdite materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate durante il trasporto a mezzo autocarro a cagione di:
A) incendio, esplosione ed azione del fulmine.
B) alluvione, inondazione, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe,
tormenta di neve, nubifragio.
C) ribaltamento dell'autocarro, caduta dello stesso in acqua e precipizi.
D) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto dell'autocarro
contro corpi fissi, esclusi cordonature di marciapiedi e guardrails.
Art. 2: Sono espressamente escluse le perdite e i danni dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:
A) infedeltà del personale dipendente dal contraente
e/o dall'assicurato.
B) violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico
proibiti o clandestini.
C) impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'assicurato, del vettore
o dei loro dipendenti oppure per arresto di funzionamento dell'autocarro o per
guasto di qualsiasi organo del medesimo.
D) vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate: calo naturale,
difetto, vizio o insufficienza di imballaggio.
Art. 3: Sono escluse altresì le perdite e i danni dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:
A) ostilità, fatti, atti ed operazioni di guerra
dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze.
B) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze.
ESECUZIONE DEL TRASPORTO:
Art. 4: Nel caso che il trasporto sia effettuato a mezzo autocarri di proprietà del contraente o dell'assicurato oppure gestiti da uno di essi, l'assicurazione è prestata a condizione:
A) che il trasporto sia eseguito ottemperando a tutte
le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti con autocarro.
B) che l'autocarro sia in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti
meccaniche che strutturali.
C) che durante le fermate degli autocarri in corso di viaggio le merci siano
adeguatamente custodite e protette.
DURATA DELL'ASSICURAZIONE:
Art. 5: Quando l'assicurazione è stipulata per il trasporto di merci proprie ed il trasporto è affidato a terzi l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le cose assicurate vengono prese in consegna dagli incaricati del trasporto. Dopo tale momento la merce può rimanere giacente per non oltre 48 ore, prima o dopo la caricazione dell'autocarro, purchè la giacenza avvenga in autorimessa o altro luogo adatto, chiuso o custodito.
VALORE ASSICURABILE:
Art. 6: Il valore assicurabile è quello per cui l'assicurato trovasi realmente esposto. Salvo patto contrario, detto valore si intende costituito dal prezzo di fattura o, in mancanza di fattura, dal valore di mercato delle cose assicurate nel luogo e al momento della caricazione, aumentati del 10% a titolo di utile sperato.
PREMI ED ACCESSORI:
Art. 7: Salvo patto contrario, il premio e gli accessori devono essere pagati in contanti, all'atto della stipulazione dell'assicurazione, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
OBBLIGHI DI AVVISO DI SINISTRO E DI SALVATAGGIO:
Art. 8: Il contraente e/o assicurato non appena venga a conoscenza di un sinistro deve darne comunicazione alla Società direttamente o tramite l'Agenzia, cui è assegnata la polizza nella località più vicina a quella in cui il sinistro è avvenuto, oppure al più vicino Commissario di Avaria designato dalla Società.
Non sarà ammissibile alcun reclamo posteriore al ricevimento delle merci, salvo che rifletta danni non riconoscibili all'atto della riconsegna.
NORME GENERALI PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI:
Art. 9: La liquidazione dei danni sarà fatta sulla base della perizia redatta da perito nominato dalla Società: in caso di contestazione della perizia, l'assicurato ha facoltà di nominare un perito di sua fiducia.
Art. 10: La perizia dovrà determinare la natura e la causa dei danni, la percentuale di avaria e l'entità delle perdite in peso o in quantità.
PAGAMENTO DEI DANNI:
Art. 11: Il reclamante non può pretendere il pagamento delle indennità finché non abbia provata la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.
Art. 12: Il pagamento delle
indennità sarà effettuato entro trenta giorni da quello in cui
il reclamante avrà ottemperato al disposto dell'articolo precedente.
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